Il Decreto Legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, ha previsto che la procedura di negoziazione assistita possa essere applicata anche “per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”: anche le separazioni ed i divorzi – oltre che le modifiche alle condizioni adottate in tali procedimenti – potranno dunque essere definiti senza dover ricorrere al Tribunale, ma recandosi semplicemente nello studio del proprio difensore o addirittura dinanzi allo Stato Civile.
Va anzitutto evidenziato che questa procedura non è obbligatoria: dovrà essere la parte, informata dal proprio difensore, a domandarne l’avvio.
Il legale, ricevuto l’incarico, dovrà inviare all’altro coniuge comunicazione scritta con la quale manifesterà l’intendimento del proprio assistito, l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata adesione potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio.
Alla procedura di negoziazione non è di ostacolo la presenza di figli minorenni o maggiorenni incapace o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti: la tutela del loro interesse verranno garantita, come si vedrà, dal Pubblico Ministero al quale dovrà essere inoltrato l’accordo eventualmente raggiunto.
Alle successive sessioni della procedura, ciascuno dei coniugi dovrà essere obbligatoriamente assistito almeno da un avvocato, non potendosi affidare l’incarico ad un solo professionista, neppure se di fiducia di entrambi.
Ove venga raggiunto l’accordo dovrà essere redatto un documento che conterrà la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici conseguenti, nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.
Potranno anche essere previsti trasferimenti di immobili, di altri diritti reali e, in generale, degli atti sottoposti a trascrizione, ma in tal caso dovrà essere un notaio od un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e non i difensori, ad autenticare le sottoscrizioni dell’accordo stesso.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti, l’accordo concluso dovrà poi essere trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio che, ove ravvisi delle irregolarità, non concederà il nulla osta: le parti in questo caso o rinegoziano l’accordo e ripetono l’iter ovvero procedono in via giudiziale.
In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti i difensori entro e non oltre 10 giorni a decorrere dalla sottoscrizione dovranno trasmettere l’accordo al PM che potrà autorizzarlo ove ritenuto corrispondente all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che provvederà a convocare le parti dinanzi a sé.
Qui il Presidente, sentiti i coniugi, potrà omologare l’accordo non tenendo conto della mancata autorizzazione ovvero invitare le parti a modificare l’accordo per ripresentarlo all’autorizzazione del PM oppure avviare una vera e propria fase contenziosa assumendo i provvedimenti temporanei e urgenti tipici di questa fase.
Ottenuti il nulla osta o l’autorizzazione, l’avvocato dovrà trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni previste dalla legge, nel termine di 10 giorni nella sola ipotesi di “autorizzazione”: in caso di inosservanza gli potrà essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, di competenza del Comune interessato alla procedura.
L’accordo a far tempo dalla data del nulla osta ovvero all’autorizzazione della Procura della Repubblica produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali; pertanto, da quella data decorreranno, ad esempio, i termini (attualmente ancora 3 anni) per l’eventuale domanda di divorzio; l’accordo inoltre potrà costituire titolo esecutivo nonché costituire valido titolo per l’iscrizione di ipoteca.
In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o non autosufficienti non è neppure necessaria l’assistenza del legale: i coniugi possono concludere direttamente e personalmente, innanzi all’ufficiale dello stato civile territorialmente competente (ovvero quello del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio nonché, a differenza di quanto visto per la negoziazione assistita, il comune di residenza di uno dei coniugi), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; l’unico limite è costituito dalla impossibilità di concordare patti di trasferimento patrimoniale.
A tal proposito, il Ministero dell’interno con la circolare n. 19 del 28.11.2014, ha specificato che: “Per quanto concerne, altresì, l’esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l’attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile. In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”.
In questa procedura le parti potranno anche non essere assistite da un difensore, non essendo stato previsto alcun obbligo di patrocinio legale.
I coniugi dovranno comunicare all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di separarsi ovvero di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, secondo le modalità concordate tra essi.
L’atto contenente l’accordo verrà compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
Trascorsi 30 giorni dalla dichiarazione così resa, i coniugi saranno riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per la conferma dell’accordo, al fine di consentire loro di ripensare i termini dell’accordo.
L’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produrrà gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.
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