Consulta i dati di pm 10 basso volume
Normativa di riferimento:
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), ripreso anche dal D.lgs. 13/07/2010 n. 155 che ha recepito la Direttiva Europea 2008/50/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 [µg/m3] è “da non superare più di 35 volte per anno civile”.
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, oltre a stabilire che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 [µg/m3] è “da non superare più di 35 volte per anno civile”, individua anche i soggetti responsabili della violazione delle prescrizioni in esso contenute.