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Provincia di Cuneo: Cambiano le regole per la raccolta dei funghi

Raccolta-Funghi

La raccolta dei funghi epigei è regolamentata in Piemonte dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 “Norme per la raccolta dei funghi epigei” (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 28/2008, 3/2009, 10/2011 e, novità, la L.R. 7/2014). La legge quadro regionale, modificata l’8 settembre u.s. dal Consiglio Regionale ed entrata in vigore dall’11 settembre 2014, dispone che chi intende raccogliere funghi sul territorio regionale deve munirsi del titolo per la raccolta esente da bollo anzichè della previgente autorizzazione regionale. La modifica legislativa prevede altresì la possibilità, affidata alla Giunta Regionale in sede di determinazione dell’ammontare del tesserino annuale, di esonerare i minori dal pagamento del contributo. (Vedi circolare esplicativa della Regione Piemonte)

Di seguito vengono illustrate le principali regole che il raccoglitore di funghi deve rispettare in provincia di Cuneo dall’11 settembre 2014:

  • Titolo per la raccolta: chiunque voglia effettuare la raccolta dei funghi epigei in provincia di Cuneo (ed in tutto il Piemonte) deve munirsi del “titolo per la raccolta”. Il titolo per la raccolta per l’anno 2014 è costituito dal versamento di €. 30,00 sul c/c postale o bancario di una delle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari o degli enti regionali di gestione delle aree protette. Nelle more di costituzione delle Unioni Montane di comuni è ammesso, come precedentemente, il versamento del contributo alle comunità montane. Il versamento consente la craccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione dei luoghi in cui vige il divieto di raccolta (vedi apposito paragrafo)..

Il versamento, che può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno, è valido per l’intero anno solare(Es. Quello versato a settembre 2014 è valido sino al 31 dicembre 2014). La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza (Guardie Provinciali e Forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti della Forza Pubblica ecc….). Non è più necessario apporre, a far data dall’11 settembre 2014, la marca da bollo di euro 16,00. La legge consente la possibilità di effettuare il versamento per più stagioni di raccolta, fino ad un massimo di tre annualità.

  • Regolamenti delle varie Comunità Montane della Provincia di Cuneo vigenti per l’anno 2014. Ogni Comunità Montana può, nel limite della propria autonomia, emanare regole di dettaglio riguardanti la raccolta dei funghi nel proprio territorio. Di seguito, cliccando sulle varie denominazioni delle attuali Comunità Montane, si possono conoscere le regole valide sino al 31 dicembre 2014 sui territori montani della provincia di Cuneo. (Ove citata “l’autorizzazione regionale” è da intendersi “titolo regionale per la raccolta esente da bollo”).
  • Titolo per la raccolta per i residenti nel territorio montano: i residenti nel territorio di una Comunità Montana possono ottenere, qualora sia previsto, un titolo per la raccolta dei funghi, dal minor costo, limitato ai soli comuni appartenenti alla propria Comunità o Unione Montana di riferimento. Per maggiori dettagli consultare i regolamenti vigenti nel territorio delle varie Comunità Montane della provincia di Cuneo.
  • Casi particolari di esonero dall’obbligo di titolo per la raccolta.

                Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi:

  1. raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La raccolta di queste specie deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi (giorni consentiti, luoghi e modalità di raccolta, limiti quantitativi ecc….);
  2. nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri.
  • Giorni consentiti: le giornate in cui è consentita la raccolta dei funghi sono diversificate a seconda del territorio in cui viene effettuata ed a seconda del luogo di residenza del raccoglitore. Per coloro che sono residenti nel territorio di una Comunità Montana o Collinare la raccolta è consentita tutti i giorni nella comunità montana di residenza e nel territorio di pianura, nei soli giorni dispari sul territorio delle comunità montane in cui non si è residenti. Per coloro che risiedono in un comune di pianura della provincia di Cuneo o sono residenti in altre provincie/regioni la raccolta è consentita nei soli giorni dispari sul territorio delle comunità montane, tutti i giorni nel restante territorio provinciale di pianura/collinare.
  • Quantità consentite: il limite quantitativo giornaliero ed individuale è fissato in tre chilogrammi al giorno. Sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta.
  • Modalità di raccolta: durante la raccolta dei funghi è fatto obbligo l’utilizzo di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti. Non è consentito l’uso di contenitori di plastica. Durante la raccolta è vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l’apparato radicale del fungo. E’ vietata altresì la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato chiuso.
  • Luoghi in cui la raccolta non è consentita: la raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita:
  1. nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
  2. nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
  3. nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all’area protetta interessata;
  4. nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
  5. dal tramonto alla levata del sole;
  6. nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile (i luoghi devono essere tabellati);
  • Sanzioni: il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative (clicca qui per le sanzioni vigenti per l’anno 2014) che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.
  • Norme importanti di cautela: nel caso esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le A.S.L.
  • Commercializzazione dei funghi: la commercializzazione dei funghi è normata dal Regolamento nazionale sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (D.P.R. 14.7.95, n. 376 pubblicato su G.U. n. 212 dell’11 settembre 1995). Tutti i funghi commercializzati destinati alla vendita e alla somministrazione al pubblico sono soggetti al controllo sanitario dei servizi ispettivi micologici attivati presso le A.s.l. (art. 7 della L.R. 24/07).

Fonte http://www.provincia.cuneo.gov.it

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