Come anticipato nel precedente articolo, se il nostro immobile risulta essere difforme dal progetto approvato e conservato negli archivi comunali dobbiamo procedere con una sanatoria, meglio definita come: “L’accertamento di conformità in sanatoria”.
La sanatoria edilizia consiste nel rendere un atto illegittimo o un’attività illecita non più contrario alla legge in forza di un provvedimento sanante che nel primo caso rimuove i vizi dell’atto rendendolo valido ed efficace, nel secondo caso elimina il carattere di antigiuridicità dell’attività rendendola legale. La sanatoria edilizia presuppone un’attività edilizia illegittima eseguita senza le autorizzazioni dell’autorità amministrativa o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata. Quando si parla di sanatoria si intende sia l’accertamento di conformità in sanatoria, sia il condono edilizio. Ma tra l’una e l’altra esistono differenze sostanziali. Il condono si riferisce ad un provvedimento emanato da Governo al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter ottenere l’annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione dietro pagamento di una somma di denaro. I cittadini possono decidere liberamente se aderire o meno al provvedimento di condono che tra l’altro deve indicare con precisione quale sono le fattispecie che possono rientrare nel condono. Il condono edilizio è un provvedimento eccezionale che ha come fine regolarizzare formalmente e sostanzialmente delle opere abusive a prescindere dalla loro conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al tempo della costruzione o della presentazione della domanda. L’accertamento di conformità in sanatoria è invece previsto per quelle opere edilizie che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, ma che sono state realizzate abusivamente, ossia senza un titolo edilizio oppure in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio rilasciato. Dunque, la funzione dell’accertamento di conformità è quella di regolarizzare quelle opere abusive che presentano solo un’irregolarità formale e non anche sostanziale. Presupposto per la sanatoria è che l’opera abusiva sia conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione della costruzione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Si parla a tal proposito di doppia conformità. A seguito della presentazione dell’istanza di accertamento il dirigente dell’ufficio competente è tenuto a pronunciarsi nei successivi 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, senza alcuna risposta, la richiesta si intende rifiutata. Perché sia poi rilasciato il provvedimento sanante è necessario che:
– nel caso di opere soggette a permesso di costruire, sia stato corrisposto il contributo di costruzione in misura doppia a quella dovuta normalmente;
– nel caso di permesso gratuito, sia stato corrisposto una somma di denaro pari al contributo normalmente previsto per il rilascio dei permessi a titolo oneroso;
– nel caso di difformità parziale, sia avvenuto il pagamento di una somma da determinarsi applicando i suesposti criteri alle sole parti.
Questo argomento, tratto in gran parte da un articolo di tutorcasa.it, è una piccola traccia sul complesso mondo delle sanatorie edilizie. Ad una prima lettura sembrerebbe tutto semplice e lineare ma è necessario valutare caso per caso in funzione dei diversi piani regolatori e regolamenti edilizi vigenti nel comune di appartenenza. E’ importante sottolineare che dove sono presenti vincoli ambientali, ad esempio vincoli paesaggisti, idrogeologici, archeologici, non è possibile istruire accertamenti di conformità in sanatoria a meno di casi particolari, valutabili esclusivamente con un professionista di fiducia.
Dopo avere “sanato” le eventuali difformità edilizie siamo pronti a progettare la nostra ristrutturazione in funzione del reale stato di fatto dell’immobile.
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